«Ministro Sacconi le rinfresco la memoria»
SALUTE. Grandi manovre del governo contro la pillola Ru486. Il titolare del Welfare, per giustificare l’obbligo di ricovero in caso di aborto farmacologico, invia una lettera piuttosto “contorta” alla Ue. Dopo due mesi è resa pubblica dall’Ansa.
Una nota Ansa di mercoledì 24 febbraio ci informa che l’11 dicembre 2009 il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha inviato una lettera all’Unione europea a proposito dell’obbligatorietà del ricovero ordinario per le pazienti che, tramite la somministrazione del farmaco Ru486, vorranno sottoporsi in Italia alla procedura farmacologica dell’interruzione volontaria della gravidanza, in alternativa al metodo chirurgico. Mi auguro che da Bruxelles possa giungere un chiarimento quantomeno sull’inutilità di tale obbligo che non trova in alcun Paese dell’Unione una simile costrizione.
È evidente che nel 1978, anno del varo della legge 194, il legislatore non poteva prevedere gli sviluppi della farmacologia e la messa a punto di farmaci ad azione abortiva. Ciò tuttavia non significa affatto che - per essere legale - tutta la procedura prevista per l’aborto medico, con i tempi che essa comporta, debba essere espletata in ambiente ospedaliero.
Conviene ricordare, ancora una volta, che il Tribunale di Torino si è già espresso in questo senso nel 2009 con il decreto di archiviazione dell’indagine nei confronti del dottor Silvio Viale, dei professori Campogrande e Massobrio e dell’ex dg dell’azienda ospedaliera Luigi Boveri, accusati di violazione della legge sull’aborto nella prima sperimentazione effettuata al S. Anna di Torino. Nel decreto viene precisato che «la ratio dell’articolo 8 è nel senso di assicurare alla donna che intenda sottoporsi all’interruzione della gravidanza le garanzie derivanti dalla sottoposizione a un trattamento sia esso chirurgico o farmacologico somministrato presso un ospedale pubblico, non imponendo affatto la norma di un ricovero costante per tutta la sottoposizione alla terapia.
Ciò che conta è che il procedimento che porta all’interruzione della gravidanza e all’espulsione del prodotto del concepimento avvenga sotto il controllo di un medico del servizio ostetrico-ginecologico e nell’ambito di un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 132/68, nel senso che deve esservi la garanzia di una procedura monitorata in una struttura sanitaria che assicuri adeguate garanzie. Altrimenti non avrebbe alcun significato la norma di cui all’articolo 15 che promuove la ricerca e l’attuazione di metodi di interruzione della gravidanza più rispettosi dell’integrità psicofisica della donna che vi si sottoponga».
È utile ricordare anche la risposta dell’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Antonio D’Ambrosio (An), medico antiabortista, data a una interpellanza presentata al Consiglio comunale di Torino nel lontano 2000 sull’esistenza di impedimenti giuridici dell’aborto farmacologico. Vi si sostiene che la legge non definisce i metodi di intervento, ma «demanda ai medici, secondo scienza e coscienza, la scelta delle modalità di interruzione della gravidanza», e aggiunge che «le modalità di interruzione della gravidanza sono stabilite, nelle varie strutture, a seconda dei casi, in base alle valutazioni del personale medico, nell’esercizio della libertà di scelta terapeutica, che rimane un’inalienabile prerogativa del medico».
Sono passati dieci anni e le donne italiane stanno ancora aspettando.
Il disastro di Fukushima, gli uragani, lo scioglimento dei ghiacci, l’aumento dei gas serra. E da noi le alluvioni, e ora anche il crollo di Pompei. Il 2011 non sarà ricordato come un anno “verde”.







