Il federalismo quando serve

Alessio Liberati (magistrato Tar Toscana)

L'ANALISI. La riforma “federalista” del titolo V della Costituzione italiana è stata fortemente voluta dai partiti politici. Il suo inevitabile corollario è che la maggior parte delle materie sono attribuite alla legislazione delle singole Regioni. Tra queste vi è la materia elettorale.

La riforma “federalista” del titolo V della Costituzione italiana è stata fortemente voluta e accolta con favore dai partiti politici. Il suo inevitabile corollario è che la maggior parte delle materie sono attribuite alla legislazione delle singole Regioni, altre alla legislazione concorrente, altre ancora (ma sono eccezioni) allo Stato. Tra quelle riservate alle Regioni vi è la materia elettorale. Questo ragionamento è stato seguito anche dal Tar del Lazio, che ha evidenziato come la disciplina elettorale sia già prevista da una legge regionale del Lazio, e come, pertanto, non sia applicabile il decreto legge (statale) varato in tutta fretta per porre rimedio al caos elettorale. Altrimenti, ragionando si sarebbe violato il principio di riparto di competenze legislative. La censura del decreto legge da parte del giudice amministrativo è dunque grave, sotto diversi profili. 

 

Innanzitutto il governo ha proposto, secondo il Tar Lazio, un decreto legge non applicabile, in quanto in violazione delle competenze. In secondo luogo, il testo è stato avallato dal Presidente della Repubblica. In terzo luogo, ciò è avvenuto in pendenza di una competizione elettorale. Viene quindi chiamato in gioco il ruolo di garanzia del Capo dello Stato, sul cui operato le forze politiche si stanno già interrogando. È da tempo, inoltre, che si lamenta il disinvolto uso della decretazione di urgenza, che comporta una sorta di “esproprio” del potere legislativo parlamentare in favore degli interventi normativi del governo, che dovrebbero essere utilizzati in casi eccezionali. Ma ciò che è parso più grave è stato il momento cronologico dell’atto: si è intervenuti nel corso di una procedura elettorale. Le elezioni erano state già bandite, e, per rimediare ad una esclusione, si è ricorsi ad un provvedimento (abnorme, secondo il Tar Lazio).
 
Ciò comporta il cambiamento delle regole nel corso delle elezioni. Per superare l’impasse, si è ricorsi ad un provvedimento legislativo di carattere “interpretativo” (che, però, tale in realtà non appare). Non a caso, la giustificazione che è stata data - a livello politico - è la necessità di assicurare la massima partecipazione elettorale. Insomma il fine giustifica i mezzi. Ma se si deve ricorrere a un provvedimento per garantire a posteriori la maggiore partecipazione, significa che, ab initio, quella partecipazione non era consentita, perché la legge non diceva quello che a posteriori le si è voluto far dire. Di qui, il preoccupato appello di gran parte dei politici. Il giudizio forse più autorevole è, stato quello di Carlo Azeglio Ciampi, riportato con insistenza da tutti gli organi di stampa. Il punto critico è che se la legge la fa il Parlamento (o il governo, in casi di urgenza), l’interpretazione spetta comunque ai giudici, ed il varo di una legge di interpretazione autentica, indubbiamente indirizzata a un caso specifico già all’attenzione dell’organo giurisdizionale, rischia di tradursi in una grave invasione delle competenze: l’arbitro è il giudice, ma la parte in causa gli dice come deve decidere. Sotto il profilo giuridico restano aperti anche altri aspetti.
 
Il Tar si è basato sulle relazioni dei carabinieri, che sono documenti pubblici, che fanno prova fino a querela di falso. La parte politica esclusa ha affermato e ricostruito i fatti in maniera diversa. Si dovrà quindi verificare se le affermazioni rese possano integrare gli estremi di una dichiarazione falsa, di possibile rilevanza penale, dall’una o dall’altra parte. Non resta che attendere il decisum del Consiglio di Stato, che presenta però difficoltà notevoli, nell’ottica di un possibile ribaltamento. Il Consiglio di Stato ha infatti più volte affermato che gli atti precedenti le elezioni hanno natura endoprocedimentale, e come tali non sono impugnabili prima della proclamazione degli eletti. Il semplice giudizio sulla vicenda, quindi, comporterebbe un revirement giurisprudenziale di notevole portata ermeneutica. Inoltre resta il problema della riserva di competenza legislativa regionale, che appare davvero difficile da superare.

 

 

La prima pagina del giornale
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Il disastro di Fukushima, gli uragani, lo scioglimento dei ghiacci, l’aumento dei gas serra. E da noi le alluvioni, e ora anche il crollo di Pompei. Il 2011 non sarà ricordato come un anno “verde”.

268 24 December 2011
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